Art. 7.

      1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare, ai benefìci derivanti dall'attuazione del sistema obbligatorio di tracciabilità per quanto concerne la sicurezza dei consumatori.
      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro, alla quale si fa fronte mediante corrispondente utilizzazione dei premi non ritirati del lotto, delle lotterie, dei concorsi, delle scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato.